Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dopo le parole: «sono cumulabili» sono inserite le seguenti: «in misura intera» e le parole: «, delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento» sono soppresse.